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Attestati Falsi: come riconoscerli?

Il fenomeno degli attestati sicurezza falsi è in continua crescita. Non sono rari, infatti, i casi in cui si cercano degli escamotage per ottenere la certificazione senza partecipare ai Corsi Sicurezza sul Lavoro. L’obbligo di formazione è avvertito da alcuni datori di lavoro come un costo e un impedimento alle normali attività.

Per tale ragione, alcuni commettono l’errore di acquistare degli attestati sulla sicurezza falsi, credendo di risparmiare tempo e denaro. In casi del genere, però, il datore di lavoro (e chi ha prodotto il certificato falso) incorre in responsabilità penale.
  
Infatti, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede che il lavoratore partecipi ai corsi di formazione in base al livello di rischio della propria mansione, ma senza oneri economici a suo carico. Come risaputo, alla fine di ogni corso di formazione deve essere rilasciato un attestato ad ogni partecipante.

 

CAUSE DELLA DIFFUSIONE DEGLI ATTESTATI SICUREZZA FALSI

Alcuni datori di lavoro non offrono alcuna formazione ai propri lavoratori e pur di risparmiare tempo e denaro acquistano degli attestati falsi. Tale condotta, ovviamente, non è priva di risvolti penalmente rilevanti come vedremo a breve.

Il motivo di un simile comportamento è dettato dal fatto che il datore di lavoro:

  • non crede nella formazione;
  • non vuole impiegare il tempo del lavoratore in attività “non produttive”;
  • non vuole spendere soldi.

 

ATTESTATI FALSI: COSA RISCHIA IL DATORE DI LAVORO?

Il datore di lavoro che accetta dei falsi attestati sulla Sicurezza sul Lavoro rischia:

  • l’arresto fino a quattro mesi e l’ammenda oltre cinque mila euro per violazione dell’obbligo di formazione. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati, mentre se riguarda più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati;
  • di essere denunciato alle autorità territorialmente competenti per il reato di falsità ideologica. La responsabilità per la condotta antigiuridica del falso è a carico di chi ha presentato la certificazione alle autorità (datore di lavoro o suo delegato) e di chi ha prodotto materialmente il falso;
  • di essere denunciato per il reato di lesioni colpose o omicidio colposo a seconda che da un eventuale infortunio derivi una malattia o la morte del lavoratore. In questa ipotesi eventuali enti assicurativi e previdenziali possono rivalersi contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni riconosciuti al lavoratore.

In ogni caso, le autorità competenti (organi di vigilanza e magistratura) possono richiedere all’organismo che ha emesso l’attestato, copia della documentazione obbligatoria per l’emissione della certificazione del percorso formativo.

 

DANNI PROVOCATI DEGLI ATTESTATI SICUREZZA FALSI

La pratica di richiedere e accettare un attestato sulla sicurezza falso provoca un danno:

  • ai lavoratori, che non ricevendo una formazione adeguata possono adottare una serie di comportamenti non idonei con il rischio di causare incidenti anche mortali;
  • all’immagine dell’azienda, sia percepita da parte dei lavoratori, che da parte dei clienti e fornitori;
  • a tutto il settore professionaledella Formazione Sicurezza sul Lavoro, in quanto crea l’idea di un ambito non serio, dove basta imbrogliare.

 

COME DISTINGUERE UN ATTESTATO FALSO DA UNO VERO?

Gli aspetti da tenere in considerazione quando si parla di attestati di sicurezza sono i seguenti:

  • la denominazione dell’ente che ha erogato il corso di formazione;
  • i dati del partecipante (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  • la normativa di riferimento che richiede l’obbligo di formazione;
  • la tipologia di corso seguito;
  • la durata del corso;
  • il periodo di svolgimento;
  • la firma del responsabile;
  • il numero dell’attestato;
  • eventuale QR code (non indispensabile).

In generale, la presenza dei suddetti elementi permette una prima scrematura, ai fini di identificare un attestato sicurezza falso.

 

COME VERIFICARE SE UN ATTESTATO VERO È STATO COPIATO?

Purtroppo, la presenza di tutti i suddetti elementi non è sufficiente a garantirne la validità di un attestato. Si sono verificati infatti casi di attestati veri fotocopiati e modificati, a cui sono stati cambiati solamente i dati anagrafici del corsista, mantenendo inalterati gli altri dati.

In questo caso, l’unico modo per verificare l’effettiva validità di un attestato, è controllare il numero dell’attestato con l’ente che l’ha emesso. Se i dati anagrafici presenti sull’attestato non corrispondono con quelli in possesso dell’ente, allora si tratta di un falso.

 

ACCREDITAMENTO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DEI CORSI

L’accreditamento è l’atto con cui la Regione Piemonte riconosce a un soggetto la possibilità di realizzare interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche oppure corsi riconosciuti. 

L’accreditamento è ormai sinonimo di trasparenza, competenza e qualità dei servizi.

In Piemonte tutte le agenzie accreditate per la formazione, l’orientamento e il riconoscimento corsi superano un “controllo di qualità” e verifiche rigorose, assicurando gli standard qualitativi richiesti: le capacità gestionali e progettuali, le risorse umane e professionali, l’affidabilità economica e la sicurezza delle strutture.

 

Sicurezza Formazione srl

Agenzia Formativa D92589-1 – Cert. Accred. Regione Piemonte N. 1436/001

Certificato ISO 9001:2015: IT298162-1

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