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Articolo 603-bis C.P. – Sfruttamento dei lavoratori, responsabilità  penali del Datore di Lavoro

L’articolo in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” è finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, in linea con l’articolo 41 della Costituzione Italiana che fonda i principi fondamentali del lavoro nella libertà, la sicurezza e la dignità dell’uomo.

Si identifica in modo inequivocabile una condizione di sfruttamento del lavoratore qualora vengano a determinarsi una delle seguenti circostanze:

 

   1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

   2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

   3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

   4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

 

I punti 3) e 4) amplificano le responsabilità penali del datore di lavoro ed identificano lo sfruttamento del lavoratore con la violazione delle normative antinfortunistiche.

E’ quindi sufficiente la violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al D.L. di garantire un ambiente di lavoro sicuro, per integrare l’aggravante prevista dal punto 3).

Questo tipo di violazione potrebbe coinvolgere la responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi e per gli effetti dell’ D.Lgs. 231/01 s.m.i. che stabilisce che in caso di incidente sul lavoro, in violazione delle norme antinfortunistiche, costituisce reato perseguibile penalmente con sanzioni interdittive nel caso di condanne.

Il decreto coinvolge nelle sanzioni il patrimonio delle aziende, intervenendo direttamente sugli interessi economici dei soci che vengono così direttamente coinvolti.

 

Il mancato apprestamento di un dispositivo di sicurezza idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori comporta l’omissione colposa da parte del datore di lavoro.

 

Le norme in materia antinfortunistica costituiscono un punto di forza per dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per evitare l’accadimento lesivo e quindi provare l’assenza della colpa da parte del datore di lavoro.

Ai fini delle responsabilità amministrative il reato non sussiste se l’ente o il Datore di Lavoro possono dimostrare che:

 

– L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ;

– Il reato è stato commesso eludendo i modelli di organizzazione e gestione;

– Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei sistemi di sicurezza è stato affidato a un organismo individuato dall’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

– Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a cui è stato affidato il compito di controllo del S.G.S.L.

 

E’ inoltre in vigore dal 4 novembre la Legge sul Caporalato  “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” che prevede specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura ed introduce per il datore di lavoro inadempiente sanzioni per ogni lavoratore tenuto illecitamente, per violazioni delle condizioni di lavoro, di soggiorno e dei limiti giornalieri di lavoro e riposo.

Il caporale é definito come colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno ed é punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro.  Esattamente come il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche (ma non necessariamente) mediante l’attività di intermediazione (ovvero con l’utilizzo di capolarato), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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