Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:
- Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.
La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L’obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale è stato introdotto nell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 da tale legge.
La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l’obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12.2021 e non può avere effetto retroattivo.
Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.
Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data.
E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE:
- Dare nuovi obblighi penalmente sanzionati al preposto, come quello di interrompere i comportamenti scorretti (articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dopo la legge 215/2021) senza l’aggiornamento biennale della formazione non ha senso, difatti le due novità sono previste dal medesimo provvedimento normativo. Non effettuare questo aggiornamento biennale significa ledere il diritto del preposto ad aver egli strumenti per svolgere il proprio fondamentale ruolo di vigilanza così profondamente innovato nel 2021.
- Superati i due anni dello scoglio costituzionale del divieto della retroattività della norma penale, dal 21.12.2023 l’obbligo biennale è in vigore.
- Il comma 7 ter non istituisce alcun collegamento tra obbligo biennale di formazione del preposto e nuovo accordo Stato Regioni, posto che restano in vigore quelli emanati a partire dal 2011. A differenza totale della formazione del datore di lavoro, la cui durata e contenuto è interamente demandata al nuovo accordo di futura emanazione.
- La nota circolare INL 1/2022 che sostiene la tesi che l’obbligo di aggiornamento biennale del preposto resta in sospeso fino all’emanazione del nuovo accordo stato regioni è in contrasto con l’interpretazione letterale del comma 7 ter dell’articolo 37 quanto alla durata (a differenza di quanto previsto in precedenza, prima della legge n. 215/2021, quando si prevedeva l’aggiornamento periodico del preposto, e in tal caso non vi era dubbio che la periodicità veniva demandata all’Accordo Stato Regioni – ASR -): ma questo aspetto era praticamente irrilevante se il nuovo Accordo Stato Regioni fosse stato emanato entro il 21 dicembre 2023.
- L’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la periodicità biennale dell’aggiornamento dei preposti non fa alcun riferimento al nuovo accordo Stato Regioni, quindi dal 21 dicembre 2023 (per evitare qualunque forma di retroattività della norma penale, vietata dalla Costituzione) entra direttamente in vigore secondo la tabella sottostante, con i contenuti previsti dal vigente accordo sulla formazione.
- Inoltre le circolari non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse
CASO |
SCADENZA |
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023 |
Scadenza come da ASR vigente al momento del corso di formazione, ma i due anni di aggiornamento decorrono dal 21/12/2023 (data di entrata in vigore piena – non retroattiva – dell’obbligo) |
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023 |
Aggiornamento entro il 21/12/2023 (entro i due anni di entrata in vigore piena – non retroattiva – dell’obbligo) |
Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successive |
Scadenza biennale (in questo caso non si pone il problema del divieto di retroattività) |