Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 viene recepita la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che modificano la Direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Ciò comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico di Salute e sicurezza sul lavoro con quelli contenuti nel DM 11/2/2021.
Le modifiche agli allegati XLII e XLIII
I due allegati sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro erano stati aggiornati di recente con DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44, di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (che modifica anch’essa la Direttiva “Madre” 2004/37).
In quel caso il Decreto aveva modificato anche l’art. 242 comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).
Allegati Agenti chimici al Testo unico di Sicurezza: le modifiche 2021
Fra le modifiche introdotte dal DM 11 febbraio 2021 agli Allegati segnaliamo:
- Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze, Miscele e processi del testo unico di Sicurezza, il riferimento a:
- Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
- Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
- Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare
- quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
- inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna.
Le direttive sui cancerogeni: 2019/130 e 2019/983
Il Decreto 11/2/2021 recepisce due importanti direttive che apportano modifiche alla direttiva 2004/37/CE a distanza di quasi due anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea.
La Direttiva 2019/130 del Parlamento e del Consiglio UE, del 16 gennaio 2019 (in Gazzetta europea L 30 del 31/1/2019): oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA), modifica significativamente l’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) e l’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, che viene completamente sostituito.
La Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio modifica in particolare, l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui VALORI LIMITE di specifiche sostanze e introduce nella Tabella di cui all’Allegato la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità, entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.