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A OTTOBRE ENTRANO IN VIGORE I DECRETI ANTINCENDIO: RIVEDIAMO LE PRINCIPALI NOVITA’

Di seguito riportiamo brevemente le indicazioni presenti nei tre Decreti che entreranno in vigore ad ottobre 2022.

D.M. 1 settembre 2021

“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs.81/08”

Con il D.M. 1/09/2021 vengono principalmente normate le verifiche da eseguire sui vari presidi antincendio, individuando i criteri che devono possedere i tecnici che li effettuano.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere registrati ed attuati anche secondo quanto stabilito dal modello di organizzazione e gestione aziendale; deve pertanto essere predisposto un registro dei controlli, da mantenere costantemente aggiornato, sul quale devono essere annotati tutti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione.

Viene regolamentata anche la sorveglianza, cioè i controlli visivi sui vari presidi destinati all’emergenza fatti dall’azienda tra due controlli periodici di tecnici esterni. Questi controlli possono essere eseguiti da personale interno, adeguatamente istruito, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo e servono a verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

Nell’allegato II del Decreto si vanno ad identificare i criteri per la qualifica tecnico-professionale dei lavoratori di aziende esterne che effettuano i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio; tali manutentori devono aver seguito un percorso formativo adeguato su ciascun presidio su cui andranno ad eseguire la verifica o, se hanno più di 3 anni di esperienza, dimostrare di avere superato una valutazione fatta presso i Vigili del Fuoco (VVF). Nella pratica devono quindi dimostrare di essere in possesso di adeguata certificazione come tecnico manutentore qualificato per ciascun presidio antincendio rilasciata dal corpo dei VVF, che dovrà essere aggiornata periodicamente.

 

D.M. 2 settembre 2021

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del D.Lgs.81/08”

La prima importante novità del D.M. 2/09/2021 riguarda l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza che, oltre applicarsi alle aziende sottoposte a SCIA antincendio e a quelle che hanno luoghi di lavoro occupati da almeno 10 dipendenti, viene esteso anche a quelle attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone; solitamente in quest’ultimo caso il Piano di Emergenza si può ridurre a una planimetria e a delle semplici istruzioni scritte riportanti tutte indicazioni previste dalla norma. Per le attività che non rientrano in tale obbligo si dovranno invece adottare adeguate misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio che saranno riportate quindi nel DVR.

Nell’Allegato I sono indicati i contenuti minimi dell’informazione e formazione da fornire a tutti i lavoratori in tema di antincendio. Tali informazioni vengono fornite sia durante i corsi di formazione base a cui i lavoratori sono tenuti a partecipare, sia aziendalmente sulle caratteristiche specifiche di ciascun luogo di lavoro e sulle modalità interne di gestione dell’emergenza. Devono essere fornite ai lavoratori all’atto dell’assunzione o in caso di modifiche interne e possono essere rese note anche tramite avvisi riportati su apposita cartellonistica, integrata se necessario con una semplice planimetria che riporti le vie di esodo.

Viene quindi normata la durata dei corsi antincendio degli addetti all’emergenza aziendali fissando la necessità di aggiornamento con periodicità quinquennale. L’aggiornamento, chi ha già frequentato il corso, deve essere quindi fatto entro 5 anni dalla data dell’ultima formazione effettuata (base o aggiornamento) o, se il corso è stato svolto da più di 5 anni, entro ottobre 2023. Nessuna particolare novità viene introdotta invece sul percorso formativo e sui contenuti dei corsi, tranne per il fatto che la parte teorica del corso può essere eseguita anche in FAD e che gli addetti agli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti e/o trattamento (R13, D15) sono classificati a rischio elevato.

Altra importante novità del Decreto, in particolare per gli addetti ai lavori, riguarda invece la qualifica dei formatori antincendio i quali devono dimostrare di possedere adeguati requisiti sia per lo svolgimento della parte teorica che per quella pratica; tale abilitazione deve quindi essere soggetta ad aggiornamento presso il corpo dei VVF.

 

D.M. 3 settembre 2021

“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs.81/08”

Il D.M. 3/09/2021 infine norma le modalità di effettuazione della valutazione del rischio incendio per quelle attività classificate a rischio basso, lasciando le altre a quanto specificato nelle regole tecniche dei VVF, ove applicabili, o al D.M. 15 agosto 2015. L’adeguamento per le attività esistenti si applica solo in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.

QUANDO VA AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO?

Precisiamo subito che all’entrata in vigore del D.M. 3/9/21 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l’aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08.

Qui però può sorgere un dubbio, in quanto il succitato articolo si riferisce alla più ampia necessità di aggiornare la valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08, cioè la valutazione di “tutti i rischi”, e non specificatamente alla valutazione del rischio incendio che ne costituisce un elemento.

In effetti, l’art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va aggiornata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
  • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.

In particolare si deve interpretare il significato da attribuire alla prima ipotesi, cioè “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Trattandosi della valutazione del rischio incendio, le modifiche dovranno essere “significative” ai fini del rischio incendio.

MA QUALI SONO LE MODIFICHE SIGNIFICATIVE AI FINI DEL RISCHIO INCENDIO?

Entrando nello specifico di quelle che sono le modifiche “significative” dal punto di vista antincendio, un utile riferimento è costituito dall’allegato IV del D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di

presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, di cui riportiamo l’estratto.

ALLEGATO IV D.M. 7 agosto 2012 – MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto.

  1. A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
  2. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
  3. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
  4. B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
  5. C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
  6. incremento della potenza o della energia potenziale;
  7. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
  8. D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
  9. modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
  10. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;

III.          incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;

  1. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
  2. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio.
  3. E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
  4. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
  5. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili…) o loro diversa distribuzione;

III.          modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

 

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