PATENTE A CREDITI: ACCESSO DATI E NOVITA’DAL 10 LUGLIO

Approvato il provvedimento che disciplina l’accesso ai dati della patente a crediti per imprese e autonomi nei cantieri e la richiesta dei crediti aggiuntivi

L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha approvato il Decreto Direttoriale 43/2025 che disciplina l’accesso e la consultazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Piena operatività dunque per la piattaforma digitale con la quale l’INL renderà disponibili per ciascuna patente le informazioni necessarie alle verifiche previste dalla legge e permetterà il riconoscimento dei crediti aggiuntivi.

Ricordiamo che l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA.

 

QUANDO SARÀ ATTIVA LA PIATTAFORMA DELL’INL E COME SARANNO ATTRIBUITI I CREDITI

Il portale sarà attivo a partire dal 10 luglio 2025 per consultare i dati e richiedere, con apposita istanza, il riconoscimento di crediti supplementari.

È stato specificato che i crediti attribuiti in funzione dell’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio verranno caricati automaticamente e saranno immediatamente consultabili dagli utenti.

Diversamente, per tutte le altre tipologie di crediti in relazione a titoli, requisiti professionali o altre condizioni previste dalla normativa, l’accredito avverrà il giorno successivo alla presentazione della richiesta, che dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria a supportare il diritto al punteggio aggiuntivo.

Per le imprese che presentano domanda per la prima volta a partire da quella data, sarà applicato un sistema aggiornato per il rilascio e la gestione della patente, che prevede comunque la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti ulteriori in base alla formazione e alle competenze acquisite.

Qualora si rilevassero errori nella compilazione o nell’invio della documentazione a supporto del punteggio, sarà possibile effettuare una correzione entro 24 ore dello stesso giorno. Per gli errori riscontrati dopo le 24 ore della giornata di invio, per eventuali rettifiche sarà necessario rivolgersi direttamente all’Ispettorato.

 

QUALI DATI POSSONO ESSERE CONSULTATI?

L’articolo 3 del D.D. 43/2025 definisce in modo puntuale quali informazioni possono essere visualizzate dai soggetti abilitati, in conformità con le previsioni normative e nel rispetto delle finalità legate alla qualificazione, alla sicurezza e al controllo dei requisiti operativi nei cantieri.

I soggetti legittimati, una volta autenticati secondo i requisiti di sicurezza previsti, potranno accedere alle seguenti informazioni:

  • riepilogo impresa/lavoratore autonomo:
    • ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo;
  • codice Fiscale;
  • Paese;
  • richiedente della patente:
    • nome;
    • cognome;
    • codice fiscale;
    • ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
  • riepilogo patente:
    • numero patente;
    • data di rilascio;
    • stato patente (attiva/sospesa);
  • punteggio patente:
    • punteggio iniziale;
    • punteggio attuale;
  • data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
  • provvedimenti definitivi:
    • numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

 

CHI SONO I SOGGETTI ABILITATI ALLA VISUALIZZAZIONE DELLA PATENTE A CREDITI?

Il legislatore ha individuato con precisione chi può accedere ai dati presenti nella piattaforma informatica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e in quali condizioni.

Secondo l’art. 4 del decreto, i seguenti soggetti sono abilitati ad accedere alla piattaforma telematica per visualizzare le informazioni relative alla Patente a Crediti, nel rispetto delle limitazioni previste dall’art. 6 dello stesso provvedimento:

  1. titolari della patente o loro delegati;
  2. pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
  3. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  4. organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008;
  5. responsabile dei lavori;
  6. coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  7. soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.

 

QUALI DATI POSSONO VISUALIZZARE?

L’art. 6 del D.D. 43/2025 specifica i dati che possono essere visualizzati da parte dei soggetti abilitati. Nello specifico:

  • i titolari della patente, o persone da loro delegate, possono consultare tutte le informazioni principali;
  • le pubbliche amministrazioni, come definite dal D.Lgs. 165/2001, possono accedere ad alcuni dati selezionati (riepilogo impresa/lavoratore autonomo, riepilogo patente e punteggio) al solo scopo di verificare se l’impresa sia effettivamente in possesso della patente e se ne conservi i requisiti durante le procedure di appalto;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali, hanno diritto di accesso ad alcune informazioni (riepilogo impresa/lavoratore autonomo, riepilogo patente e punteggio) nell’ambito delle loro funzioni di controllo. Inoltre, in caso di provvedimenti di sospensione, possono verificare se il titolare della patente abbia comunque la possibilità di completare le attività già avviate in appalto o subappalto;
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale possono consultare i dati relativi all’impresa/lavoratore autonomo e alla patente per monitorare l’efficacia del sistema della patente come strumento abilitante;
  • i soggetti che intendono affidare lavori o servizi in cantieri temporanei o mobili, possono accedere ad alcune informazioni fondamentali sulla patente (riepilogo impresa/lavoratore autonomo, riepilogo patente e punteggio), al fine di verificare che l’impresa o il lavoratore autonomo sia effettivamente abilitato ad operare. Tale possibilità è riconosciuta anche al responsabile dei lavori. In caso di sospensione della patente, questi soggetti possono inoltre accertarsi se vi siano le condizioni per completare le attività già in corso;
  • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori hanno accesso ai dati relativi all’impresa/lavoratore autonomo e alla patente per poter svolgere adeguatamente la propria funzione di coordinamento.

In ogni caso, l’accesso ai dati sulla patente è consentito esclusivamente quando ricorrono esigenze concrete e attuali, strettamente collegate alle finalità previste dalla norma per ciascuna categoria di soggetti abilitati alla consultazione.

 

MODALITÀ DI ACCESSO

I soggetti abilitati possono accedere alla piattaforma informatica dedicata (Portale dei Servizi) utilizzando credenziali SPID di livello di sicurezza non inferiore al livello 2, CIE o altri strumenti di autenticazione elettronica riconosciuti e notificati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014. L’accesso avviene tramite interrogazione puntuale, inserendo il codice fiscale del titolare della patente.

Per quanto riguarda i titolari della patente o i loro delegati, la visualizzazione è consentita esclusivamente se risultano registrati nei sistemi informativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro come legali rappresentanti pro tempore, lavoratori autonomi o soggetti formalmente delegati.

Invece, i restanti soggetti abilitati (ossia quelli indicati dalle lettere b) a g) dell’elenco, come pubbliche amministrazioni, RLS, organismi paritetici, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza e committenti), per poter accedere devono autodichiarare il proprio titolo abilitante, assumendosene la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Infine, è importante evidenziare che anche gli organi di vigilanza previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 hanno facoltà di accedere alle informazioni contenute nell’articolo 3 del D.D. n. 43/2025 nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da
specifico atto convenzionale.

 

CHI È RESPONSABILE DEI DATI?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è autonomamente responsabile del trattamento dei dati personali necessari alla gestione del servizio denominato ‘Patente a Crediti (PAC)’, fornito tramite il proprio Portale dei Servizi. Per la gestione di tale portale, l’Ispettorato può avvalersi di soggetti terzi, appositamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati relativi alla Patente sono consultabili fino alla sua validità, mentre i provvedimenti sanzionatori (sospensioni o decurtazioni) restano visibili per massimo 5 anni dalla registrazione.

 

TRACCIATURA DEGLI EVENTI

Il sistema informatico della Patente a Crediti garantisce il tracciamento completo di tutte le operazioni di visualizzazione, al fine di monitorare e documentare ogni accesso e tutelare i diritti degli interessati. Per assicurare l’integrità dei dati, i log di sistema sono registrati su un registro informatico configurato in modalità append-only: ciò significa che le informazioni possono essere solo aggiunte e consultate, senza possibilità di cancellazione o sovrascrivere quelle già registrate.

Ogni operazione di visualizzazione viene tracciata e associata alle seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’utente che ha effettuato l’accesso;
  • codice fiscale dell’impresa o lavoratore autonomo oggetto dell’operazione di visualizzazione;
  • ruolo autodichiarato dell’utente (per l’accesso tramite applicazione “Visualizzazione Patente a Crediti in Autodichiarazione”);
  • ruolo ufficiale registrato nei sistemi INL;
  • data e ora dell’operazione effettuata.

Nel caso in cui l’utente acceda utilizzando lo SPID professionale, viene tracciato esclusivamente il codice fiscale dell’ente o soggetto giuridico associato allo SPID, senza registrare dati riferiti alla persona fisica che ha materialmente effettuato l’accesso.

I registri delle operazioni non sono soggetti ad analisi automatizzate né a meccanismi di allerta automatica. Tuttavia, per garantire la massima trasparenza e disponibilità per eventuali controlli, i log vengono conservati per un periodo di cinque anni.