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PATENTE A CREDITI: PUBBLICATO IN GU IL DECRETO ATTUATIVO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024 n. 132.Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

COME PRESENTARE QUESTA DOMANDA?

Il Decreto Ministeriale attesta che la domanda andrà presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e che «Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, (…) L’accesso al portale di cui al comma 1, avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso».

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato le prime indicazioni sulla c.c. patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri nei cantieri temporanei o mobili.

Rendiamo disponibile la Circolare n. 4 del 23.09.2024 per la consultazione cliccando QUI

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE

Il decreto, ripercorre alcune delle previsioni già contenute all’interno dell’articolo 27, come anche segnalato dal Consiglio di Stato con il parere rilasciato a fine agosto.

Vediamo insieme le principali informazioni introdotte da questo decreto, rispetto all’articolo 27:

  • il decreto prevede che, per dimostrare il possesso della documentazione necessaria al rilascio della patente, sia necessario:

a) autocertificare, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, essendo documenti che la Pubblica amministrazione può già acquisire in autonomia: – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; – possesso della certificazione di regolarità fiscale.

b) dichiara mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essendo documentazione che la Pubblica amministrazione può acquisire solo tramite richiesta al datore di lavoro: – adempimento degli obblighi di formazione; – possesso del documento di valutazione dei rischi, tranne che per i lavoratori autonomi; – avvenuta designazione dell’RSPP, tranne che per i lavoratori autonomi.

Non è ancora chiaro se questo avverrà tramite caricamento di documenti in formato elettronico o tramite dichiarazione resa direttamente sul portale. Nel primo caso, sarà necessario che personale ispettivo controlli il contenuto della singola dichiarazione.

  • il caricamento della documentazione potrà essere fatto dal rappresentante legale o da un soggetto munito di delega in forma scritta;
  • una volta caricata la documentazione, la patente sarà visibile solo sul portale.
  • vengono date ulteriori indicazioni per aziende straniere che dovranno autocertificazione comprovante il possesso di documento analogo alla patente o, se non presente, procedere alla normale richiesta della patente;
  • una volta presentata la documentazione se ne deve dare notizia all’RLS o all’RLST entro 5 giorni.
  • vengono riportati i dati che deve contenere la patente a crediti. Si segnala come il punteggio sia quello aggiornato alla data di interrogazione. Sulla patente, saranno anche inseriti provvedimenti di sospensione o revoca della stessa;
  • le informazioni della patente verranno rese disponibili a:

a) titolare della patente;

b) delegati del titolare della patente;

c) pubbliche amministrazioni;

d) RLS e RLST;

e) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;

f) responsabile dei lavori;

g) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

h) soggetti che intendo affidare lavori o servizi.

  • se l’articolo 27 comma 8 prevedeva che ”Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.” il D.M. prevede l’obbligo di sospensione della patente, da parte dell’INL, in caso di infortunio mortale, fatta salva diversa valutazione, in presenza di colpa grave del datore di lavoro o del lavoratore autonomo. La possibilità di sospensione rimane, invece, per gli infortuni con inabilità permanente o menomazione, imputabile a colpa grave del datore di lavoro o lavoratore autonomo;
  • confermati i 30 crediti di partenza ma introdotto un sistema per ottenere punti aggiuntivi, fino a 100, in base a questi elementi:

a) storicità dell’azienda (fino a 10 crediti in più alla data di richiesta della patente);

b) mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito ogni 2 anni senza decurtazione (fino a 20 crediti);

c) investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 crediti): – certificazione UNI EN ISO 45001:2023;

– asseverazione del MOG da parte di organismo paritetico;

– investimenti sulla formazione dei lavoratori;

– certificazione del Mastro formatore dell’addestramento o formazione erogato ai propri dipendenti; – adozione di soluzioni tecnologiche;

– redazione del DVR dove sarebbe utilizzabile il DVR standardizzato;

– 2 visite in cantiere del medico competente, affiancato da RLS o RLST;

d) investimenti in formazione (fino a 10 crediti):

– dimensione dell’azienda;

– possesso della qualifica di Mastro formatore;

– possesso di SOA categoria I e II;

– certificazione dei contratti;

– formazione in lingua per gli stranieri;

– riconoscimento di incentivo, da parte di Cassa Edile, per numero di operai di primo livello;

– requisiti reputazionali;

– certificazione del regolamento interno delle cooperative.

I punti vengono erogati caricando la documentazione al momento della presentazione della richiesta di rilascio della patente o successivamente.

  • in caso di verbale di accertamento della commissione di uno o più delle inadempienze di cui all’allegato I-bis, è sospeso l’incremento previsto per quel biennio, a meno che il datore di lavoro, dopo la contestazione non faccia asseverare il proprio MOG. Altrimenti, il blocco dell’aumento dei crediti è per 3 anni dalla data di definitività del provvedimento;
  • recupero dei crediti persi: qualora si scenda sotto i 15 crediti, la patente è sospesa. Per recuperare i punti e tornare a 15, è necessario che una commissione territoriale valuti le attività di formazione della persona responsabile dell’inadempienza di quanto previsto all’Allegato I-bis e dei lavoratori occupati presso il cantiere ove si è verificata la violazione e l’eventuale realizzazione di investimenti.
  • definito cosa succede in caso di fusione tra più aziende: la nuova azienda acquisisce il punteggio maggiore delle due o più realtà che si fondono.

Clicca QUI per vedere lo schema riepilogativo del decreto

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