NEWS ED AGGIORNAMENTI
/ News e aggiornamenti / COVID-19: le nuove linee guide della Conferenza delle Regioni

I SOGGETTI FORMATORI DEI CORSI DI SICUREZZA: NOVITÀ E CONFERME NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

La versione definitiva della bozza del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza, si pone come documento unico cui fare riferimento per tutti gli aspetti che riguardano la formazione.

Con questa news vogliamo fare il punto sui:

  • requisiti dei soggetti formatori che possono erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuata nello stesso Accordo, per identificare eventuali novità rispetto alle indicazioni degli attuali accordi Stato-Regioni vigenti e valutare i possibili impatti
  • requisiti dei docenti dei corsi sulla sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

La bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni classifica i soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento, inclusi seminari e convegni, in diverse categorie:

  1. Istituzionali
  2. Accreditati
  3. Altri soggetti

A parziale deroga delle tipologie di soggetti formatori sopra elencati, la bozza definitiva permette inoltre ai datori di lavoro di organizzare direttamente la formazione solo per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, operando quindi come soggetto formatore.

Lo stesso Accordo prevede la possibilità di definire con un successivo “atto”, sentite le parti sociali più rappresentative e la Conferenza Stato Regione, i requisiti minimi per i soggetti formatori e l’istituzione di un elenco nazionale.

QUALI SONO I SOGGETTI “ISTITUZIONALI”?

Sono soggetti “istituzionali”:

→ le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

  1. a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    b) Ministero della difesa;
    c) Ministero della salute;
    d) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
    e) Ministero dell’interno;
    f) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
    g) Università;
    h) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
    i) INAIL;
    j) INL;
    k) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
    l) Formez;
    m) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
    n) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni

→ le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

COSA SIGNIFICA SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”?

Con il termine “soggetti formatori accreditati” si intende i soggetti formatori accreditarsi secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20/03/2008.

I soggetti formatori accreditati, oltre all’accreditamento regionale/provinciale, devono possedere almeno tre anni di esperienza documentata in formazione sulla salute e sicurezza.

A parziale deroga di quanto sopra, per i soli corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento senza il requisito dell’esperienza, permettendo così ai nuovi enti accreditati di accumulare esperienza per tre anni.

QUALI SONO GLI “ALTRI SOGGETTI”?

Per “altri soggetti” nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene specificato che si tratta di:

  • Fondi Interprofessionali di settore, qualora il loro statuto li identifichi come fornitori diretti di formazione.
  • Organismi Paritetici, come specificato dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inclusi nel repertorio definito dal comma 1 bis dello stesso articolo.
  • Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale.

Per le associazioni sindacali più rappresentative, i criteri di identificazione includono:

  • Presenza in almeno la metà delle province italiane, distribuite omogeneamente nel territorio nazionale.
  • Numero degli iscritti.
  • Quantità di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati direttamente, esclusi quelli sottoscritti per mera adesione

Sino all’emanazione dell’atto legislativo che individuerà i requisiti degli “altri” soggetti formatori, i requisiti sopra indicati potranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.

La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni specifica che organismi paritetici e associazioni sindacali possono gestire corsi di formazione e di aggiornamento direttamente o tramite enti formativi di loro diretta emanazione, ossia tramite una struttura di proprietà esclusiva o prevalentemente partecipata dall’associazione.

REQUISITI DEI DOCENTI

Tutti i corsi di formazione ed aggiornamento previsti nel nuovo Accordo per la formazione devono essere tenuti da docenti qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi per cui l’accordo prevede indicazioni differenti.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (DLSPP), può svolgere anche in qualità di docente la formazione esclusivamente dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.

IN PRIMO PIANO