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REGOLAMENTAZIONE PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI E GESTIONE DEI CREDITI

Con il decreto legge n. 19/2024, convertito in legge con modificazioni con la legge n. 56/2024, è stato modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 recante la disciplina sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, la cosiddetta patente a punti nei cantieri.

La nuova formulazione di tale articolo demanda a successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, che dovranno individuare:

  • le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell’art. 27 (comma 3)
  • i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e le modalità di recupero dei crediti decurtati (comma 5)

Ritenuto necessario attuare con un singolo provvedimento le disposizioni dai commi 3 e 5 sopra riportati, in attesa che venga pubblicato il decreto ufficiale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito riportiamo i dettagli principali della BOZZA del decreto circolante in rete in questi giorni.

LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI

Le imprese e i lavoratori autonomi interessati devono presentare domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attestando il possesso di determinati requisiti. Questi includono quanto già indicato nell’art. 27 comma 1 del D.Lgs. 81/08, ossia: l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, il possesso del DURC, il documento di valutazione dei rischi (se previsto), la certificazione di regolarità fiscale e la designazione del RSPP (se previsto).

È possibile attestare mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000: l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale. Gli altri requisiti vengono attestati mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta ad un soggetto terzo.

IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI

Una volta presentata la domanda, il rilascio della patente avverrà in formato digitale e verrà resa disponibile sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Durante l’attesa del rilascio della patente, le attività possono continuare, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione, entro 10 giorni, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in mancanza, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) da parte del soggetto titolare o suo delegato.

La patente sarà revocata se, durante un controllo successivo al rilascio, si accerta in via definitiva la non veridicità di una o più dichiarazioni relative ai requisiti iniziali. Dodici mesi dopo la revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova patente seguendo le stesse modalità previste per la prima richiesta.

CHI SONO I DESTINATARI DEL DECRETO?

Ricordiamo che la patente a punti si applica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, con l’eccezione di coloro che forniscono prestazioni di natura intellettuale o effettuano mere forniture nei cantieri mobili e temporanei.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’Italia devono seguire specifiche procedure per presentare domanda di rilascio della patente a punti, a seconda che siano stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea.

QUALI SONO I CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE A PUNTI?

La patente digitale includerà le seguenti informazioni: i dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo, i dati anagrafici del richiedente, la data di rilascio e il numero della patente, il punteggio iniziale e quello aggiornato, oltre ad eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

CHI PUÒ VERIFICARE LE INFORMAZIONI DELLA PATENTE?

Le informazioni contenute nella patente a punti possono essere verificate da diverse figure e organismi, a seconda delle loro competenze e necessità. Ecco chi può accedere a queste informazioni:

  • Titolari della Patente o loro delegati
  • Pubbliche Amministrazioni
  • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
  • Organismi Paritetici
  • Responsabile dei Lavori e Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
  • Soggetti Titolari di un Interesse Qualificato, con accesso alle informazioni limitatamente ai dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo, la data di rilascio e il numero della patente, il punteggio attribuito e il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale.

Queste disposizioni assicurano che le informazioni contenute nella patente siano accessibili a chi ha un legittimo interesse o responsabilità nella gestione della sicurezza sul lavoro, garantendo così trasparenza e controllo continuo.

L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE

L’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può sospendere la patente in caso di infortuni gravi o mortali imputabili al datore di lavoro per colpa grave. La sospensione può durare fino a 12 mesi, con la durata specifica determinata dalla gravità dell’infortunio e delle violazioni commesse. In caso di sospensione, è ammesso ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

COME VENGONO ATTRIBUITI I CREDITI?

Ogni soggetto può ottenere fino a 100 crediti, suddivisi in diverse categorie:

  • Crediti base: 30 crediti assegnati al momento del rilascio della patente.
  • Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti basati sull’anzianità di iscrizione alla camera di commercio.
  • Crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

COME VENGONO ATTRIBUITI I “CREDITI ULTERIORI”?

Fino a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio:

  • Possesso della certificazione ISO 45001: 5 punti
  • Adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente: 5 punti
  • Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza: 4 punti
  • Formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza per almeno un terzo dei lavoratori: 6 punti; se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri, si aggiungono ulteriori 2 punti
  • Riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23): 2 punti
  • Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro: da 1 a 6 punti in base all’entità dell’investimento

Inoltre, fino a 10 crediti aggiuntivi possono essere riconosciuti in ulteriori casi, quali:

  • Dimensione dell’organico aziendale: da 1 a 4 punti in base al numero di dipendenti
  • Possesso della certificazione SOA: da 1 a 2 punti in base alla classifica
  • Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri: 2 punti

Questa bozza di decreto vuole promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità attraverso un sistema di incentivi e monitoraggio continuo. Le imprese saranno motivate a migliorare costantemente i loro standard di sicurezza, contribuendo così a ridurre gli infortuni e a garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti i lavoratori.

INCREMENTO BIENNALE DEI CREDITI

È previsto un ulteriore meccanismo per incrementare il credito della patente: viene riconosciuto 1 credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, fino a un massimo di 22 crediti.

Questo incentivo premia le aziende che mantengono elevati standard di sicurezza nel tempo.

COME RECUPERARE I CREDITI DECURTATI?

Nel caso in cui la patente subisca una decurtazione tale da impedirne l’operatività, il recupero dei crediti fino a 15 punti è condizionato alla frequenza di corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla realizzazione di investimenti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per il recupero dei crediti è necessaria la valutazione positiva di una Commissione composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, cui possono partecipare anche rappresentanti delle ASL e delle Regioni.

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