AMIANTO: OBBLIGHI E PROCEDURE – LINEE GUIDA INAIL 2026

Nel 2026 il tema della gestione dell’amianto negli edifici torna al centro dell’attenzione grazie alla nuova pubblicazione tecnica diffusa da INAIL dedicata alla gestione del rischio amianto negli edifici.

Si tratta di un documento particolarmente importante perché affronta il problema con un taglio molto operativo, chiarendo ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) ancora presenti in migliaia di immobili italiani.

A oltre trent’anni dal divieto introdotto dalla Legge 257/1992, l’amianto continua infatti a rappresentare una criticità concreta per aziende, enti pubblici, amministratori immobiliari e datori di lavoro.

Il vero problema oggi non è tanto la presenza storica dell’amianto, quanto il fatto che in molti edifici:

  • non esiste un censimento amianto aggiornato;
  • la documentazione è incompleta;
  • non vengono effettuati controlli periodici;
  • le manutenzioni vengono svolte senza una piena consapevolezza del rischio.

Ed è proprio questo il messaggio centrale della linea guida INAIL 2026: l’amianto non può più essere gestito in modo “passivo”, aspettando che il materiale si degradi o che emerga il problema durante una ristrutturazione.

La gestione non si limita alla bonifica

Uno degli aspetti più interessanti della linea guida INAIL 2026 è il chiarimento sul fatto che la presenza di amianto non implica automaticamente la necessità di rimozione immediata.

Se il materiale risulta integro e correttamente gestito, la normativa consente infatti di mantenerlo in sede attraverso un adeguato programma di controllo e manutenzione.

Questo significa che il proprietario o il gestore dell’immobile deve comunque garantire:

  • verifiche periodiche;
  • controllo dello stato conservativo;
  • gestione delle manutenzioni;
  • informazione ai lavoratori e alle imprese;
  • aggiornamento della documentazione tecnica.

La gestione del rischio diventa quindi un’attività continuativa e non un intervento occasionale.

Il responsabile amianto e le responsabilità aziendali

La linea guida richiama anche l’importanza della figura prevista dal D.M. 06/09/1994 comunemente definita responsabile amianto. Questa figura assume un ruolo sempre più strategico nella gestione operativa degli edifici perché coordina:

  • controlli periodici;
  • programmi manutentivi;
  • aggiornamento documentale;
  • gestione delle anomalie;
  • rapporti con imprese e manutentori.

Nelle organizzazioni tale incarico viene spesso attribuito al responsabile HSE, al RSPP, al facility manager o a consulenti tecnici specializzati. Per gli ambienti di lavoro il tema si collega inoltre direttamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto riguarda:

  • la valutazione del rischio amianto;
  • la gestione degli appalti;
  • l’informazione dei lavoratori;
  • il coordinamento delle imprese esterne.
Un tema sempre più centrale

Negli ultimi anni la gestione dell’amianto è diventata un tema sempre più verificato anche durante:

  • audit ISO 45001;
  • due diligence immobiliari;
  • assessment ESG;
  • verifiche clienti;
  • controlli ASL.

La presenza di documentazione incompleta o di censimenti amianto non aggiornati rappresenta oggi una criticità rilevante soprattutto nelle aziende con edifici industriali datati o con manutenzioni frequenti. Per questo motivo molte organizzazioni stanno avviando attività di aggiornamento delle proprie mappature amianto e dei programmi di controllo.

 

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