LAVORO AGILE E SICUREZZA: LEGGE 34/2026 E GLI OBBLIGHI PER LE PMI

Con l’approvazione della Legge annuale sulle PMI n. 34 dell’11 marzo 2026, il legislatore italiano ha introdotto rilevanti novità, non solo sul fronte della competitività e del sostegno imprenditoriale, ma anche su aspetti importanti riferiti al lavoro agile (smart working) e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si tratta di novità che rispondono alla recente diffusione del lavoro flessibile che ha richiesto la necessità di intervenire per ridefinire alcune questioni legate alla sicurezza dei lavoratori, in particolare quando la prestazione si svolge fuori dai locali dell’azienda.

Un nuovo obbligo di sicurezza nel lavoro agile

La Legge n. 34/2026 interviene espressamente sulla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro prevista dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), introducendo un nuovo comma (art. 3, comma 7‑bis), riferito alle prestazioni in smart working.

Cosa prevede

Il nuovo comma 7-bis prevede che il datore di lavoro è obbligato a fornire a ciascun lavoratore che opera in modalità smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta e periodica che descriva i rischi connessi alla prestazione svolta fuori dalla sede aziendale.

L’informativa va resa annualmente e deve indicare:

  • i rischi generali connessi all’attività lavorativa;
  • i rischi specifici legati allo smart working, compresi quelli derivanti dall’uso continuativo di videoterminali e strumenti digitali;
  • le principali misure di prevenzione e protezione che il lavoratore è tenuto a adottare per svolgere in sicurezza le proprie mansioni in contesti non sotto diretto controllo aziendale.
L’importanza dell’intervento normativo

Il legislatore conviene che, in modalità smart working, non sono applicabili i consueti modi di vigilanza del datore di lavoro sul lavoratore in materia di sicurezza, pertanto informare il lavoratore sui rischi connessi alla sua prestazione diventa fondamentale, in tal modo il dipendente acquisisce maggiore consapevolezza sui rischi esterni ai locali fisici dell’azienda e può approntare misure per gestirli in modalità autonoma.

Ambito di applicazione: fuori dai locali aziendali

La nuova norma si applica a tutte le prestazioni svolte in modalità smart working in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, ad esempio:

  • l’abitazione del lavoratore;
  • spazi di coworking;
  • altri luoghi esterni convenuti.

In questi casi, l’informativa annuale diventa la principale forma di tutela: una guida che affianca il lavoratore e lo rende consapevole dei rischi e delle misure da adottare per prevenirli e scongiurarli.

Il contenuto dell’informativa sui rischi

In base a quanto indicato dalla nuova disposizione, l’informativa deve essere chiara, documentata e aggiornata almeno una volta all’anno. In particolare, deve individuare:

  • i rischi generici del lavoro subordinato (incidenti, posture scorrette, ecc.);
  • i rischi specifici dello smart working (ad es. ergonomia del posto di lavoro domestico, uso continuativo di videoterminali, microtraumi, affaticamento oculare, stress da isolamento);
  • come riconoscere e prevenire tali rischi;
  • le misure di sicurezza e le best practice di comportamento che il lavoratore deve rispettare durante l’attività agile.

L’informativa deve inoltre essere trasmessa anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così da integrare le politiche preventive interne e facilitare un dialogo costruttivo sui temi della tutela.

Obblighi reciproci: datore di lavoro e lavoratore

La normativa precisa che il nuovo modello di sicurezza nello smart working si fonda su una responsabilità condivisa. Da un lato, il datore di lavoro che è tenuto a fornire l’informativa, monitorare e quindi rivedere periodicamente le indicazioni sui rischi e garantire strumenti idonei per la prevenzione; dall’altro, il dipendente cui viene assegnato l’obbligo di cooperare alla concretizzazione delle misure di prevenzione indicate, applicando effettivamente quanto riporta l’informativa.

In altri termini, non basta trasmettere una comunicazione periodica: la policy aziendale deve individuare anche strumenti di audit e di sensibilizzazione, necessarie per comprendere se le indicazioni siano state realmente acquisite e messe a punto.

Sanzioni e obblighi di tracciabilità

Con la modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c), la mancata consegna dell’informativa è oggi punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. ‼️Il legislatore non ha aggiunto adempimenti. Ha dato effettività sanzionatoria a una norma che già esisteva ma che, collocata fuori dal D.Lgs. 81/2008, restava priva di conseguenze dirette.