MUD: SCADENZA RINVIATA AL 03/07/2026

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo, il nuovo DPCM approva ufficialmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). La relativa modulistica per i dati 2025 sarà a breve consultabile e scaricabile direttamente dal portale del Ministero dell’Ambiente.

Il termine ultimo per l’invio telematico è ufficialmente fissato al 3 luglio 2026.

Perché la scadenza è cambiata?

Per legge, la presentazione del MUD deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Essendo il decreto approvato il 5 marzo, il calcolo dei giorni porta la “deadline” oltre la consueta data del 30 aprile, spostandola appunto all’inizio di luglio. Questo slittamento offre a enti e imprese il tempo necessario per adeguarsi al nuovo modello di dichiarazione.

Quali sono gli aggiornamenti e le novità normative introdotte?

L’aggiornamento del MUD si rende necessario per recepire l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. Il nuovo modello mira a ottimizzare i flussi di compilazione, garantendo al contempo una qualità del dato superiore e una tracciabilità dei rifiuti più accurata.

Tra le principali novità tecniche del MUD 2026 spicca l’integrazione con il sistema RENTRI.  In particolare:

  • Autorizzazioni: la Scheda AUT è stata aggiornata per uniformare le tipologie di autorizzazione a quelle previste dal nuovo registro elettronico.
  • Stato fisico dei rifiuti: sono state modificate le diciture nella Scheda RIF e nella Comunicazione Semplificata, allineando i termini tecnici a quelli richiesti dal RENTRI
  • Obblighi di conservazione: gli operatori devono ora conservare i calcoli presso l’unità locale, seguendo le nuove linee guida sulla tracciabilità.
Le altre novità riguardano:
  • Nuova terminologia per gli inerti: nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al fine di allineare tale definizione al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127 recante
  • Monitoraggio eco-compattatori (plastica): per tracciare meglio il riciclo della plastica, è stata aggiornata la Comunicazione Rifiuti Urbani. I Comuni dovranno ora indicare specificamente i quantitativi di bottiglie raccolti in modo selettivo tramite gli eco-compattatori, grazie ad accordi con i consorzi (EPR).
Chi deve presentare il MUD 2026?

Ricordiamo che l’obbligo di presentazione del MUD riguarda:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi*;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti**;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,  con alcune eccezioni***;
  • Imprese ed enti produttori iniziali, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi:
    • nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c),
    • nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d),
    • da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da  abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g)
Come prepararsi all’invio del MUD?

La modulistica aggiornata sarà resa disponibile a breve sul portale web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Per una corretta compilazione, è fondamentale:

  • Recuperare tutti i registri di carico e scarico relativi all’anno solare 2025.
  • Verificare la corrispondenza dei dati con i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
  • Assicurarsi di disporre dei dispositivi di firma digitale (CNS o SPID) necessari per l’invio telematico attraverso i portali delle Camere di Commercio. Per quanto riguarda l’invio, le modalità restano le medesime: la presentazione del MUD avviene unicamente online tramite i portali delle Camere di Commercio, previa autenticazione digitale
Quali sono le sanzioni in caso di ritardi, omissioni ed errori?

Il rispetto della scadenza del 3 luglio 2026 è fondamentale per evitare costi pesanti.

Le sanzioni (definite dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006) variano in base all’entità del ritardo:

  • Ritardo entro 60 giorni: se la dichiarazione viene presentata tra il 4 luglio e il 1° settembre 2026, la sanzione è ridotta e oscilla tra 26 € e 160 €.
  • Ritardo oltre i 60 giorni: se l’invio avviene dopo il 1° settembre, o non avviene affatto, la sanzione diventa pecuniaria e amministrativa, con importi che vanno da 2.000 € a 10.000 €.
  • Dichiarazione incompleta o inesatta: inserire dati errati o omettere informazioni obbligatorie espone alla stessa sanzione prevista per l’omessa presentazione (da 2.000 € a 10.000 €).