DECRETO LEGGE SICUREZZA SUL LAVORO: MISURE URGENTI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 147 di martedì 28 ottobre 2025 a Palazzo Chigi, ha approvato il nuovo decreto legge sicurezza sul lavoro. Il provvedimento introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, volte a rafforzare la vigilanza, contrastare gli infortuni nei cantieri e migliorare la formazione dei lavoratori segnando un nuovo passo nella strategia nazionale di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
NOVITÀ SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE
Il nuovo decreto legge prevede incentivi per le imprese virtuose e potenziamento della vigilanza:
  • Revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l’INAIL alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono inoltre introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus.
  • Per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL.
  • Subappalto e strumenti digitali. Il decreto orienta l’attività di vigilanza dell’INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile).
  • Potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale. Il testo prevede il potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Il decreto introduce interventi mirati anche sul fronte della formazione e della tutela dei lavoratori, prevedendo inoltre:
  • Rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
  • Sicurezza studenti (scuola-lavoro). Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
  • Near miss e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
  • Visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
  • Destinazione sanzioni. Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.
 
APPROFONDIMENTO: badge digitale e patente a crediti
Il decreto si sofferma, ad esempio, sull’obbligo per tutte le imprese in appalto e subappalto di adottare un badge digitale, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione.

Se ne parla nell’articolo 3 (Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti).

Il comma 2 indica che “al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei  lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione”.

Tale tessera, “utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa)” (…).  E per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.

Infatti, il comma 3 prevede che saranno individuate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

 

Riguardo poi alla patente a crediti il DL opera diverse modifiche al D. Lgs. n. 81/2008.

Ad esempio all’articolo 27 dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7 bis. Per i casi di cui al n. 21) dell’Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. E al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Cambiano anche le sanzioni – al comma 11 dell’articolo 27 le parole “euro 6.000” sono sostituite dalle parole “euro 12.000” – e vengono fatte varie modifiche all’allegato I-bis (Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 272) e all’allegato XII.

Inoltre, comma 6, dell’articolo 3 si indica che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

 

Restiamo in attesa della Pubblicazione in Gazzetta.