La definizione di “infortunio sul lavoro” contenuta nell’articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124 (T.U. infortuni) recita testualmente: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluto o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Gli elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono quindi:
- la causa violenta,
- l’occasione di lavoro,
- la lesione.
Per causa violenta si deve intendere una componente esterna, con azione intensa e concentrata nel tempo, che interviene in maniera diretta sul lavoratore e provoca la lesione. La causa violenta può essere provocata anche da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus e parassiti e anche da condizioni climatiche e microclimatiche avverse che provocano danni al lavoratore.
L’occasione di lavoro, invece, è l’insieme delle situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e che mette a rischio il lavoratore. Per parlare di infortunio sul lavoro non è sufficiente, tuttavia, che l’evento lesivo sia occorso durante l’orario di lavoro (criterio temporale), ma è bensì necessario che l’evento lesivo sia in rapporto di causa/effetto tra l’attività lavorativa svolta e l’evento subito dal lavoratore.
Per lesione, si intende la conseguenza fisica subita dal lavoratore che procura una astensione dal lavoro. Per ottenere la prestazione economica essa deve superare i tre giorni di prognosi e produrre un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE
Deve essere lo stesso lavoratore a comunicare immediatamente al proprio datore di lavoro tutti gli infortuni accaduti, anche quelli ritenuti di lieve entità, a supporto dei quali occorre addurre il certificato medico contenente la prognosi derivata dall’evento lesivo.
Infatti, qualora il lavoratore non comunichi al datore di lavoro l’infortunio occorsogli, e quest’ultimo non ne sia venuto altrimenti a conoscenza, con la conseguenza di non aver potuto inviare la denuncia di infortunio all’Inail, al lavoratore non viene corrisposta l’indennità di temporanea assoluta per i giorni antecedenti alla data in cui è stato avvisato il datore di lavoro. Il lavoratore, in caso di infortunio anche lieve, deve immediatamente ricorrere alle cure dei sanitari, ossia del medico competente, del medico curante, o del medico del Pronto Soccorso, sui quali incombe l’obbligo di redigere il certificato medico in modalità telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Inail. Inoltre, deve, come precedentemente menzionato, tempestivamente informare il datore di lavoro comunicando gli estremi del certificato medico telematico (numero progressivo e data rilascio).
Nei casi in cui, invece, il medico che presta la prima assistenza non provveda a redigere ed a trasmettere telematicamente il certificato all’Inail, il lavoratore deve far pervenire, al più presto, al proprio datore di lavoro una copia del certificato stesso in modo da adempiere alle disposizioni di legge.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
Se il certificato medico contiene una prognosi che va da uno a tre giorni, con esclusione di quello dell’evento, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione di infortunio ai fini statistici ed informativi prevista dal SINP (Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche entro il termine di due giorni dalla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico.
Se il certificato medico contiene, invece, una prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve trasmettere online la denuncia di infortunio obbligatoriamente entro i due giorni successivi alla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico.
Sono, infatti, previste sanzioni pecuniarie per la tardata o omessa denuncia da parte del datore di lavoro sia nei casi dell’obbligo relativo alla trasmissione della comunicazione di infortunio (prognosi da uno a tre giorni), sia nei casi della trasmissione della denuncia di infortunio (prognosi superiori a tre giorni con esclusione di quello dell’evento).
Qualora il datore di lavoro non provveda alla trasmissione della denuncia di infortunio nei termini previsti, il lavoratore può rivolgersi direttamente alla sede Inail competente per territorio consegnando o facendo recapitare la documentazione medica in suo possesso, al fine di procedere alla protocollazione ed alla trattazione della pratica. Il lavoratore può usufruire, inoltre, dei servizi di assistenza e consulenza resi dagli Istituti di Patronato diffusi sul territorio nazionale, nonché, in alcune località di maggior importanza all’estero, che agiscono in nome e per conto del lavoratore per tutti gli eventuali adempimenti e tutele da porre in essere per la trattazione del caso di infortunio.
L’INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA
A seguito dell’infortunio sul lavoro la più importante prestazione erogata dall’Inail è l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. L’indennità decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento; per i lavoratori del settore marittimo dal giorno successivo alla data dello sbarco per infortunio. Si garantisce, in tal modo, un indennizzo integrativo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio.
La base di calcolo della indennità si fonda sostanzialmente sulla determinazione della retribuzione giornaliera da prendere come riferimento del calcolo. La retribuzione giornaliera si elabora, per la generalità dei lavoratori, partendo dalla retribuzione percepita dal lavoratore infortunato nei quindici giorni precedenti l’evento. Per la categoria dei lavoratori del settore marittimo si prende a base la retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per infortunio. Per altre categorie di lavoratori (ad esempio autonomi agricoli, artigiani e lavoratori della pesca costiera) l’importo viene individuato in base a retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale.
Per i lavoratori assunti a tempo pieno, è previsto un “principio di salvaguardia” ai sensi del quale la retribuzione alla base del calcolo non può essere inferiore al minimale di legge stabilito per decreto.
Il datore di lavoro, inoltre, dal momento in cui scatta l’astensione al lavoro è tenuto a pagare il giorno dell’infortunio per intero, nonché i tre giorni successivi all’evento al 60% della retribuzione giornaliera fatti salvi eventuali migliori condizioni stabilite dai contratti collettivi o individuali.
L’Inail subentra, pertanto, con la prestazione economica dal quarto giorno successivo all’evento nella misura del 60% della retribuzione giornaliera come sopra indicata e sino al novantesimo giorno.
Per il periodo successivo al novantesimo giorno la quota a carico dell’Inail passa al 75% sino al termine della astensione dal lavoro. L’integrazione di quanto dovuto al lavoratore, viene erogato dal datore di lavoro con le condizioni stabilite dai contratti collettivi e individuali lavoro.
Ai lavoratori del settore marittimo la percentuale del 75% della retribuzione giornaliera a carico dell’Inail viene erogata sin dal giorno successivo allo sbarco per infortunio. L’indennità dura per tutto il periodo di astensione dal lavoro per infortunio e viene erogata anche per i giorni festivi. Inoltre, l’Inail eroga, di norma, acconti ogni 20 giorni qualora l’astensione superi tale periodo e ha l’obbligo di liquidare il saldo delle indennità a favore del lavoratore entro trenta giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo. L’indennità è soggetta alle ritenute di legge ed i lavoratori hanno la possibilità di scaricare e stampare la CU (certificazione unica) tramite uno specifico servizio messo a disposizione sul portale dell’Inail per consentire la corretta compilazione della denuncia annuale dei redditi. L’indennità giornaliera può essere ridotta di un terzo per il periodo di ricovero ospedaliero degli assicurati senza carichi familiari. Alcuni datori di lavoro, altresì, provvedono ad erogare direttamente quanto dovuto dall’Inail al lavoratore a causa dell’infortunio ed in questo caso l’Inail provvede loro al diretto rimborso della indennità giornaliera di temporanea assoluta.
Il pagamento della prestazione può avvenire con diverse modalità a scelta del lavoratore. La prestazione può essere liquidata, infatti, con l’accredito su conto corrente o libretto nominativo postale o bancario, con l’accredito su carta prepagata, con l’accredito su conto corrente estero (area Sepa), con vaglia postale per importi non superiori a 1.000,00 Euro e pagamento localizzato presso sportello bancario o postale per coloro che non hanno indicato una delle modalità sopra evidenziate.
RICADUTA DI INFORTUNIO E RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA
Talvolta, però, il lavoratore ha necessità di sottoporsi ad ulteriori cure anche dopo la chiusura del primo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Cosa deve fare il lavoratore per comunicare questo nuovo periodo di astensione dal lavoro e come deve fare per ottenere il riconoscimento della prestazione economica per questo nuovo periodo?
È necessario ricordare che nel caso di astensione dal lavoro successivo alla definizione della prima inabilità temporanea assoluta, cioè successivamente alla data della prima ripresa del lavoro, il lavoratore, che incorre nuovamente in uno stato di inabilità al lavoro dovuta a seguito dell’infortunio già denunciato, deve farsi rilasciare da un medico il relativo certificato di riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio.
Il predetto certificato, compilato telematicamente, giunge in maniera automatica alla sede Inail competente alla trattazione del caso che, a seguito dell’arrivo della nuova certificazione, provvede a riaprire il caso già definito. Copia della certificazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro che, in questo caso, non ha l’obbligo di presentare nuovamente la denuncia di infortunio, ma di trattare, per i profili di competenza, l’aspetto della assenza dal lavoro e la corresponsione della relativa quota di integrazione di salario spettante al lavoratore. Il nuovo periodo di inabilità temporanea assoluta, in analogia a quanto fatto per il primo periodo di astensione dal lavoro, viene valutato dall’area medico-legale della sede che emette il proprio giudizio in merito alla regolarità del nuovo periodo di astensione dal lavoro.
È utile far presente che, di norma, vengono considerati indennizzabili i periodi di astensione dal lavoro per situazioni cliniche che richiedono una specifica terapia chirurgica e/o medica finalizzata al miglior recupero possibile della salute del lavoratore infortunato.
Qualora il suddetto periodo venga considerato regolare, l’Inail corrisponde al lavoratore, o al datore di lavoro che anticipa la retribuzione, l’importo della nuova indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per riammissione in temporanea. Questa viene calcolata al 60% o al 75% (al 60% i primi novanta giorni ed al 75% i successivi giorni di astensione dal lavoro) calcolando il nuovo periodo di astensione cumulativamente con l’indennizzo erogato per le precedenti giornate di astensione dal lavoro.
Qualora, invece, il nuovo periodo venga considerato non regolare, l’Inail, per le categorie di lavoratori che usufruiscono del trattamento previdenziale di malattia, segnala il caso di dubbia competenza all’INPS, così come da convenzione stipulata tra i due Istituti.
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