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31/12/2022: TERMINE ULTIMO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA PER SOSTANZE E MISCELE

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.

Il regolamento introduce le seguenti novità:

  • le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
  • si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
  • si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella SDS;
  • si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Il Regolamento 2020/878 è entrato in vigore il 16 luglio 2020 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui, conformemente a quanto previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del CLP, l’UFI deve essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).

I requisiti di forma e contenuto d’una scheda di dati di sicurezza sono attualmente definiti dal Regolamento (UE) 2020/878.

Il regolamento entrato in vigore l’1 gennaio 2021 sostituisce il Regolamento (UE) 2015/830 che conteneva i requisiti di forma e contenuto delle schede di dati di sicurezza.

DOPO L’1 GENNAIO 2023 LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DI OGNI PRODOTTO DISPONIBILE SUL MERCATO DEVE ESSERE CONFORME A QUESTO REGOLAMENTO, IL CHE SIGNIFICA CHE OGNI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DEVE ESSERE RIVISTA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.

 

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